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Categorie catastali degli immobili

La categoria catastale consente di rilevare la destinazione e la rendita catastale di un immobile. Conoscerla è fondamentale per definire la base imponibile sulla quale verrà calcolata l’imposta.



Come si suddividono le categorie catastali

Attualmente i gruppi di categorie catastali sono sei: - A (abitazioni, posti e locali per veicoli); - B (edifici ad uso collettivo); - C (commerciali come negozi, magazzini e laboratori); - D (immobili industriali); - E (immobili speciali); - F (entità urbane). Il D.P.R. n. 138/1998 ha previsto una ridefinizione delle categorie catastali: - R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari); - P (unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo); - T (unità immobiliari a destinazione terziaria); - V (unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche e di interesse collettivo); - Z (unità immobiliari speciali a destinazione terziaria, produttiva e diversa). Nonostante siano trascorsi 25 anni dal recepimento della direttiva tali categorie non sono ancora state implementate al Catasto.


Quadro generale delle categorie

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA - GRUPPO A, B e C

GRUPPO A

- A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;

- A/2 - Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria;

- A/3 - Abitazione di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati di economia sia per i materiali impiegati sia per la rifinitura e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria;

- A/4 - Abitazione di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili;

- A/5 - Abitazione di tipo ultra-popolare in disuso;

- A/6 - Abitazioni di tipo rurale in disuso;

- A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliare che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino;

- A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all'ordinario;

- A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Si iscrivono in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni ed i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità imm. È però compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie;

- A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale;

- A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.


GRUPPO B

- B/1 - Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme. Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514;

- B/2 - Case di cure ed ospedali. Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro;

- B/3 - Prigioni e riformatori;

- B/4 - Uffici pubblici;

- B/5 - Scuole, laboratori scientifici. Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art. 10 della legge 11 agosto 1939 n.1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514;

- B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi. Quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali. Quando hanno fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell'unità immobiliare, secondo l' uso ordinario della stessa;

- B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;

- B/8 - Magazzini sotterranei per deposito derrate;

GRUPPO C

- C/1 - Negozi e botteghe. Compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai etc.; - C/2 - Magazzini e locali di deposito. Compresi fienili non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall'abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, prodotti, derrate, etc. ma che non abbiano apprestamenti per mostre; - C/3 - Laboratori per arti e mestieri. Impianti per lavaggio auto se dotati di attrezzature semplici e, comunque, quei locali nei quali gli artigiani provvedono alla lavorazione di semilavorati in prodotti finiti; - C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi. Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro; - C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative. Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro; - C/6 - Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse. Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948; - C/7 - Tettoie chiuse o aperte.


II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE - GRUPPO D

- D/1 - Opifici. Cabine elettriche e autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture; - D/2 - Alberghi e pensioni. Alberghi, pensioni e villaggi turisticiUPP; - D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili. Comprese arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti e spettacoli e simili; - D/4 - Case di cura ed ospedali quando hanno fine di lucro; - D/4 - Case di cura ed ospedali quando hanno fine di lucro; - D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione. Quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento; - D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro; - D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Compresi gli impianti per lavaggio auto, se del tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche, le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani con gestione reddituale ed i campi sportivi senza costruzioni o anche con semplici gradinate; - D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Compresi gli autosilos privi di impianti di sollevamento, parcheggi a pagamento, campeggi, supermercati a serre, centrali del latte; - D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio n. 514; - D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.


III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE - GRUPPO E

- E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;

- E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;

- E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

Edicole per giornali e simili, chioschi per bar, per rifornimenti di auto per sale di aspetto di tranvie, ecc., pese pubbliche, ecc.;

- E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.;

- E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;

- E/6 - Fari, semafori, torri per rendere l'uso pubblico l'orologio comunale;

- E/7 - Fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti;

- E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;

- E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

IV - CATEGORIE FITTIZIE - GRUPPO F

- F/1 - Area urbana;

- F/2 - Unità collabente;

- F/3 - Unità in corso di costruzione;

- F/4 - Unità in corso di definizione;

- F/5 - Lastrico solare;

- F/6 - Fabbricato in attesa di dichiarazione;

- F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.


In conclusione, quando devi vendere, o acquistare, un immobile è importante conoscerne la categoria catastale. Nonostante sia utile esclusivamente ai fini fiscali, la categoria catastale è necessaria per determinare la base imponibile, ovvero l’importo utilizzato come base, sulla quale verranno calcolate le imposte e per capire di quali agevolazioni è possibile usufruire.

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